01/03/2010
Nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento.
Dal 1 marzo 2010 è entrata in vigore la nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento - PSD. Scopri le principali novità!

Lo scorso 1° marzo è entrata in vigore la Direttiva Europea sui servizi di pagamento, un ulteriore passo verso la creazione di un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell’Unione Europea.

Le nuove norme, introdotte in due distinti momenti, riguardano:

  • Bonifici in Euro (Italia e altri Paesi U.E.) – 1 marzo 2010;
  • Pagamenti con carte di credito, debito e prepagate – 1 marzo 2010;
  • Incassi e pagamenti Ri.ba., Rid , MAV e RAV – 5 luglio 2010.

Di seguito riassumiamo le principali novità per quanto riguarda i Bonifici:

BONIFICI IN PARTENZA:

  • Abolizione delle vecchie coordinate bancarie (ABI-CAB-CC): il codice IBAN è l’unico identificativo per l'esecuzione dei bonifici nazionali. Quindi, non è più possibile eseguire bonifici sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie.

    E' necessario comunicare l’IBAN dal destinatario di un bonifico prima di disporre l’operazione e di aggiornare anche gli eventuali bonifici permanenti già disposti.

    Si invita a prestare la massima attenzione all’inserimento del Codice IBAN del beneficiario in quanto la sua errata indicazione potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico.

  • Termini di esecuzione: i bonifici nazionali e all’interno degli altri Paesi dell’Unione Europea avranno tempi certi di esecuzione. Al fine di garantire i termini di esecuzione,sono stati definiti gli orari entro i quali le diverse tipologie di disposizioni di pagamento dovranno essere ricevute per essere disposte in giornata (informazioni presso le BCC) 

  •  Valuta applicata all’addebito sul suo c/c: la valuta di addebito coincide con la data di esecuzione del bonifico

  • Abolizione della data valuta antergata: non è più possibile chiedere l’accredito dei fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell’ordine

    Ad esempio:
    ipotizzando che un cliente abbia concordato con la Banca tempi di esecuzione pari a due giorni operativi successivi alla data di ricezione dell’ordine, qualora intendesse disporre un termine per l’accredito al beneficiario nel giorno 27 del mese di riferimento, dovrà indicare quale “data di esecuzione richiesta” il giorno 25 oppure quale “data valuta banca beneficiario” il giorno 27, avendo però cura di disporre il pagamento al massimo entro il 25 del mese di riferimento.
    Nel calcolo dei termini occorre, inoltre, tenere conto di eventuali giornate non operative.

BONIFICI IN ARRIVO:

  • Disponibilità dei fondi e data valuta: la data valuta e la data di disponibilità coincidono con la data dell’accredito alla nostra banca. Non sono, quindi, più applicati i giorni valuta.

Per quanto riguarda le CARTE DI PAGAMENTO, le principali novità riguardano:

  • azzeramento dei costi per il blocco o lo sblocco della carta;
  • rimborso della parte di quota annua non usufruita in caso di estinzione prima della naturale scadenza.

Le Banche di Credito Cooperativo hanno effettuato tutte le attività necessarie per garantire il rispetto delle nuove norme, cercando di contenere al minimo gli impatti sull’operatività.