La Legge 197 del 29.12.2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - ha modificato il limite di importo del trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (e non più 2.000 euro).
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.
Tutte le transazioni superiori all’importo soglia dovranno essere effettuate con metodi tracciabili. Il tetto massimo per i contanti riguarda tutti i tipi di pagamento, come ad esempio acquisti, prestazioni di professionisti, che dovranno essere effettuati con un metodo tracciabile come il bonifico. Le limitazioni valgono anche per i pagamenti tra parenti, ad es. genitori e figli. In caso di violazione della soglia massima per i contanti, a pagare sarà sia chi elargisce il denaro sia chi lo riceve.
Per quanto riguarda invece versamenti e prelievi in banca, non cambia nulla perché non si tratta di transazioni fra due soggetti ma di operazioni sul conto corrente personale.
Per il servizio di rimessa di denaro (c.d. money transfer) la soglia rimane invariata a 1.000 euro.
Resta inoltre fermo il limite dei 1.000 euro per gli assegni bancari, postali e circolari che, se d’importo pari o superiore a tale soglia, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.