È possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96.000 euro, per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Beneficiari
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), anche se non residenti in Italia.
Per ottenere l’agevolazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile, ma essere titolare di un diritto reale sullo stesso e sostenere le spese per la sua ristrutturazione. Oltre che dai proprietari, il bonus può essere quindi richiesto da:
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir (Dpr 917/1986), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
Gli interventi agevolati
La detrazione fiscale del 50% è riconosciuta sia per i lavori realizzati sulle unità abitative sia per quelli sulle parti comuni dei condomini.
In particolare:
- Interventi sugli immobili residenziali (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia);
- Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).
Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienici e tecnologici, il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere a condizione che non modifichino la volumetria e la destinazione d’uso (es. installazione di ascensori, rifacimento di scale, recinzioni, interventi di risparmio energetico)
Rientrano tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo quelli finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili (adeguamento delle altezze dei solai, apertura di finestre)
Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente (es. demolizione e ricostruzione, modifica della facciata, realizzazione di mansarde e balconi, apertura di porte e finestre, nuovi servizi igienici che ampliano la volumetria)
Ed ancora:
- Interventi su immobili danneggiati da calamità;
- Acquisto e costruzione di box e posti auto;
- Eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi e la realizzazione di lavori utili a facilitare la mobilità interna alle unità immobiliari e la comunicazione delle persone con disabilità gravi);
- Interventi antintrusione finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio installazione di cancellate e recinzioni, grate sulle finestre, porte blindate, sistemi di allarme e videosorveglianza, vetri antisfondamento, casseforti, sostituzione di serrature);
- Cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici (di potenza fino a 20 kW per la produzione di energia elettrica ad uso domestico. Per avere diritto all’agevolazione, l’impianto deve essere posto a servizio dell’abitazione. Non è necessario che l’installazione sia accompagnata da opere edilizie, ma è sufficiente che una idonea documentazione attesti il conseguimento del risparmio energetico (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013);
- Adozione di misure antisismiche;
- Bonifica dall’amianto;
- Interventi anti-infortunio domestico (ad esempio sostituzione di tubi o altre parti di impianti, l’installazione di corrimano, vetri anti-infortunio e rilevatori di gas);
- Acquisto di immobili ristrutturati (l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio e l’acquirente o assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione).
Si può ottenere inoltre la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per:
- la progettazione degli interventi;
- le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori;
- la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 sugli impianti elettrici e della Legge 1083/1971 sugli impianti a metano;
- l’acquisto dei materiali;
- perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità;
- Iva, imposte di bollo, rilascio di autorizzazioni;
- oneri di urbanizzazione.
Come effettuare i pagamenti?
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui devono risultare:
- la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Sui bonifici effettuati dai clienti a favore delle imprese che eseguono i lavori è effettuata una ritenuta d’acconto dell’8%.
L’agevolazione è cumulabile?
La detrazione d’imposta del 50% non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 65% per l’efficientamento energetico degli edifici). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie sia in quelle per il risparmio, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali.